Articolo a cura del Dott. Gentile

Il DLgs 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 che riguarda la protezione delle persone che segnalano la commissione d’illeciti nell’ambito del proprio rapporto lavorativo.

Dal 17 dicembre 2023 è, dunque, obbligatorio, per le aziende con più di 49 dipendenti, per le partecipate pubbliche e per quelle che hanno adottato un modello gestionale ai sensi del DLgs 231/01, l’adozione di un adeguato sistema di segnalazioni degli illeciti; il c.d. “whistleblowing”.

Le sanzioni, a carico delle società e degli amministratori che non hanno posto in essere alcuna modalità di alert, o che hanno adottato un metodo non conforme, partono da 10.000 euro e possono arrivare sino a 50.000 euro.

Queste sanzioni sono comminate dall’ANAC che ha anche il compito di gestire direttamente (attraverso gli organismi istituzionali, quali ad es. l’Ispettorato del Lavoro) le segnalazioni ricevute dai dipendenti delle aziende di minori dimensioni o di quelle che, come si diceva, non hanno adottato un adeguato sistema.

Difatti, prima che è la segnalazione possa essere fatta all’ANAC è previsto che il dipendente, o collaboratore aziendale, abbia effettuato una segnalazione, utilizzando il cosiddetto “canale interno”, cui non sia stato dato un adeguato riscontro. In alternativa, il dipendente può ricorrere direttamente ad ANAC, cioè al “canale esterno”, quando quello interno non sia stato istituito o non è stato istituito correttamente.

È, quindi, altamente raccomandabile la corretta adozione di questo “canale interno” di segnalazioni.

Tale canale interno prevede che debba essere garantita al segnalante almeno una modalità scritta, preferibilmente informatica con sistemi di scrittura crittografata, e una orale.

In ogni caso, le segnalazioni devono essere ricevute da personale “specificamente formato” al fine di scongiurare fughe di notizie e mantenere la riservatezza del nominativo del segnalante, così come anche quella del “facilitatore”. Dovendosi intendere per quest’ultimo colui che aiuta il segnalante nell’effettuare la segnalazione.

Le segnalazioni potranno essere quindi gestite o da personale interno, dotato dei requisiti di competenza, autonomia e indipendenza, o più opportunamente, da professionisti esterni che garantiscono i predetti requisiti sollevando l’azienda dalle eventuali responsabilità di carattere personale relative alla gestione della segnalazione e relativa conduzione delle indagini.

Revilaw ha, pertanto, realizzato uno strumento di compliance conforme alla normativa sul whistleblowing e si è dotato di uno staff di professionisti “specificamente formati” cui affidare, in sicurezza, la gestione delle segnalazioni. 

Il tutto in stretta collaborazione con un provider informatico che si occupa della gestione, conservazione e sicurezza dei dati.

Nella sostanza, non si tratta della esclusiva fornitura di un software ma di un vero e proprio servizio completo che tiene conto non solo della fornitura di un sito web personalizzato con i loghi aziendali e di tutta la modulistica relativa a questa particolare incombenza, ma anche dell’affidamento dell’incarico ad un qualificato professionista esterno.

Non da meno il servizio prevede la massima diffusione dell’informazione e formazione in ambito aziendale sulla particolare problematica.