
A cura della Dott.ssa Laura Lunetta
La Riforma del Terzo Settore ha voluto riorganizzare e rendere organica la normativa già esistente per tale settore di attività, ma ancor di più ha voluto innovare la legislazione richiedendo agli Enti del Terzo Settore un approccio diverso ed un cambio di mentalità.
Gli Ets devono dunque adeguarsi a questo nuovo scenario e devono essere in grado di cogliere le opportunità derivanti da questo cambiamento. Lo stesso Codice del Terzo Settore, con i suoi continui rimandi ad altre diverse norme dell’ordinamento giuridico, soprattutto quelle del codice civile, impone agli Ets, benché non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse sociale, numerosi obblighi tipici delle imprese; basti pensare all’obbligo di iscrizione al RUNTS; all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali; all’obbligo di redazione del bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale; così come all’obbligo di pubblicazione dei bilanci nel RUNTS.
Anche se il CTS non richiama espressamente tra gli l’obblighi degli Ets quello di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, lo prevede implicitamente attraverso il rinvio nell’art. 28 all’art. 2086 del c.c., il quale, al secondo comma, recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Così come nell’art. 30, relativo all’organo di controllo, dove impone a tale organo di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
La volontà del legislatore sembra dunque quella di voler estendere il principio degli adeguati assetti anche agli ETS, in quanto perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono destinatari di contributi, donazioni ed erogazioni liberali che necessitano, per la tutela dei terzi, di legalità, certezza e trasparenza.
Anche gli amministratori degli Ets, dunque, sono chiamati a predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di monitorare l’attività dell’Ente, prevenire situazioni di crisi e garantire la continuità aziendale.
La norma non dà una definizione specifica di cosa si intenda per assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In generale possiamo intendere per assetto organizzativo la presenza nell’Ente di un adeguato organo di governo e di procedure che servono a regolare la vita aziendale in modo ordinato e che consentano di realizzare le finalità sociali dell’ente. Per assetto amministrativo possiamo intendere l’insieme di tutti gli strumenti che sono necessari agli organi di governance per prendere le decisioni, per monitorare la gestione e per monitorare gli scostamenti tra dati attesi e consuntivati ed infine, per assetto contabile, quella parte dell’assetto amministrativo che si sostanzia nel sistema di rilevazione contabile dei fatti aziendali, volto a tradurre i fatti di gestione sia ai fini della predisposizione del bilancio di previsione e dunque della programmazione, sia ai fini della redazione del bilancio e dunque della comunicazione dei dati dell’Ente all’esterno.
Un assetto si considera adeguato se è commisurato alla natura, alla tipologia, alle dimensioni e alle finalità dell’Ente, se è in grado di adeguarsi all’andamento della gestione dell’Ente, se è in grado di intercettare tempestivamente i segnali di crisi e della perdita della continuità aziendale. Sono dunque adeguati perché sono in grado di rispondere alle finalità per le quali vengono realizzati e quindi ai rischi che intendono presidiare.
Un assetto organizzativo è altresì adeguato quando vi è separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; quando vi è una chiara definizione delle deleghe e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione; quando vi sono delle procedure che assicurano efficienza ed efficacia nella gestione dei rischi; quando vi sono procedure che sono in grado di gestire i flussi informativi tra le varie funzioni sociali rendendoli completi e tempestivi; quando esistono procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate.
Un assetto amministrativo e contabile è adeguato quando consente una completa e tempestiva rilevazione contabile ed una rappresentazione dei fatti della gestione; quando consente di produrre informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio dell’Ente e quando consente la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.
L’Ente che si dota di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che lo monitora e lo implementa costantemente ottiene una serie di benefici che si possono riassumere come segue:
- il rispetto dello statuto e della normativa specifica;
- una riduzione del rischio di responsabilità per gli amministratori in caso di crisi. Infatti, in presenza di adeguati assetti, gli stessi sono in grado di attivarsi prontamente, evitando il procrastinarsi di situazioni di difficoltà, e nel caso del verificarsi di situazione di crisi evitano una loro responsabilità, poiché possono dimostrare di aver fatto il possibile ed aver attuato tutte le misure possibili per fronteggiare la crisi stessa.
- L’assunzione di decisioni tempestive e consapevoli da parte dell’organo amministrativo e più in generale dalla governance dell’Ente.
- La tutela degli interessi degli stakeholders sia interni (associati e soci) sia esterni (creditori), poiché consente la salvaguardia del patrimonio dell’Ente.
- Riesce ad intercettare e gestire differenti situazioni di rischio; perché un sistema organizzativo adeguato consente di mappare i rischi, attribuire ad essi un diverso grado di significatività e quindi individuare tutta una serie di strumenti per presidiarli.
- Diminuzione del rischio di frodi, del rischio di comportamenti infedeli, mediante l’istituzione di procedure e protocolli specifici.
- Un più facile accesso al credito e una maggiore attrazione di contributi e donazioni.